DL Sicurezza 2026 e canapa industriale: facciamo chiarezza
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Nessun nuovo divieto sulle infiorescenze, sul CBD o sulla cannabis light. La confusione nasce dallo scambio con il precedente DL Sicurezza 2025.
Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia allarmante nel settore della canapa: il nuovo DL Sicurezza 2026 avrebbe vietato le infiorescenze, il CBD e la cannabis light. È una fake news normativa. Vediamo perché.
Il punto centrale: nel DL Sicurezza 2026 la canapa non c'è
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 riguarda sicurezza pubblica, attività di indagine, funzionalità delle forze di polizia, immigrazione e protezione internazionale. Non contiene alcuna nuova norma su canapa industriale, infiorescenze, CBD o cannabis light.
Chi afferma il contrario sta confondendo due provvedimenti distinti:
- DL Sicurezza 2026 – nessuna norma sulla canapa
- DL Sicurezza 2025 (D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80) – conteneva l'articolo 18 sulla canapa, già oggetto di contenziosi e approfondimenti tecnici
Perché questa confusione è pericolosa
Diffondere informazioni errate crea panico ingiustificato tra operatori, lavoratori e consumatori. Rafforza inoltre una narrazione sbagliata: quella che associa automaticamente la canapa industriale a un tema di ordine pubblico, quando si tratta di una filiera agricola e commerciale regolamentata.
Una nota tecnica: l'art. 73 DPR 309/1990
C'è un profilo tecnico da non ignorare, segnalato dall'Avv. Lorenzo Simonetti. L'art. 5 del nuovo decreto modifica l'art. 73 del Testo Unico Stupefacenti, introducendo la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per condotte contestate ai sensi dell'art. 73.
Questo non riguarda la canapa industriale in quanto tale. Il rischio si pone solo in via indiretta: se un prodotto di canapa venisse erroneamente sequestrato e ricondotto a una contestazione ex art. 73, potrebbero derivare conseguenze anche sui mezzi e sui beni strumentali utilizzati. La tutela esiste per i terzi estranei al reato (familiari, noleggiatori, soggetti terzi).
La conseguenza pratica è chiara: ogni falsa qualificazione della canapa industriale come stupefacente può produrre danni ulteriori, non solo sul prodotto, ma sull'intera attività economica.
Cosa resta vero
- La canapa industriale coltivata da varietà certificate non può essere automaticamente trattata come stupefacente
- Non basta la presenza dell'infiorescenza per configurare un illecito penale: servono analisi, documentazione, tracciabilità e verifica del THC
- I provvedimenti di dissequestro e restituzione dimostrano che una lettura tecnica e corretta è possibile e necessaria
Conclusione
Nel DL Sicurezza 2026 la canapa non c'è. Il tema dell'articolo 18 del DL Sicurezza 2025 resta aperto e distinto. Confondere i due decreti non aiuta il settore: serve diritto, scienza e certezza normativa.