Giustizia e canapa: il PM di Ascoli ribadisce: serve la prova del THC per parlare di reato

Giustizia e canapa: il PM di Ascoli ribadisce: serve la prova del THC per parlare di reato

La Procura di Ascoli Piceno ha deciso di non convalidare la perquisizione e il sequestro eseguiti su una rivendita con distributore automatico di infiorescenze di Cannabis sativa, ordinando la restituzione delle confezioni sequestrate. Questa decisione ribadisce che la mera presenza di infiorescenze o l’etichetta «canapa light» non è di per sé penalmente rilevante: è necessaria la prova concreta dell’efficacia drogante (THC).

Contesto del caso e numeri del sequestro

La Guardia di Finanza aveva sequestrato 297 confezioni (totale 849,5 g) e 40 ml di derivati ritrovati in un distributore h24. Tuttavia, al momento del sequestro non erano state effettuate analisi o test rapidi in grado di dimostrare la capacità stupefacente del materiale, e l’indagato aveva già prodotto documentazione con valori di THC molto bassi. Per questi motivi il PM non ha convalidato l’atto.

Il principio giuridico applicato: il criterio dell’offensività

Nel decreto il Pubblico Ministero richiama il principio costituzionale dell’offensività, riprendendo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione: la punibilità sussiste solo se il contenuto di THC è idoneo a produrre un effetto drogante. Non è consentito quindi ricorrere ad automatismi che equiparino automaticamente qualsiasi infiorescenza a una sostanza stupefacente. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Motivazioni procedurali: assenza di urgenza e prova tecnica

Il decreto sottolinea anche l’assenza dei presupposti procedurali per una perquisizione d’iniziativa senza autorizzazione: il distributore era stabile, non esisteva rischio di dispersione delle prove e mancavano analisi tecniche al momento dell’intervento. Questi elementi hanno contribuito a rendere non convalidabile il sequestro. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Implicazioni pratiche per il mercato della canapa

La decisione rappresenta un importante precedente per produttori, rivenditori e distributori: finché non sussiste prova scientifica dell’effetto drogante, la vendita al dettaglio di infiorescenze di canapa industriale non dovrebbe essere considerata automaticamente illecita. La pronuncia si inserisce in una serie di interventi giurisprudenziali e amministrativi recenti che stanno ridefinendo i confini dell’art. 18 e delle norme sul controllo della cannabis in Italia. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Collegamento con il quadro giurisprudenziale nazionale ed europeo

La decisione di Ascoli si allinea a precedenti sentenze della Cassazione e alle posizioni del Consiglio di Stato, che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In attesa del pronunciamento europeo, i tribunali italiani mostrano una tendenza a differenziare tra prodotti realmente stupefacenti e prodotti agricoli a basso contenuto di THC. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

FAQ rapide

Il sequestro è stato annullato? No, il PM non ha convalidato il sequestro e ha ordinato la restituzione dei beni perché mancavano prove di efficacia drogante e i presupposti di urgenza. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

La vendita di infiorescenze è legale? Sì, se dimostrata non stupefacente tramite analisi: la semplice presenza di infiorescenze non determina automaticamente reato. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Qual è il criterio per considerare un prodotto stupefacente? La prova che il contenuto di THC sia idoneo a produrre un effetto drogante, secondo il principio di offensività. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Conclusione

Il decreto della Procura di Ascoli Piceno è un ulteriore segnale che l’azione penale nei confronti della filiera della canapa deve basarsi su accertamenti tecnici e sul rispetto dei principi costituzionali. La decisione aiuta a chiarire che etichette o natura del prodotto non sostituiscono la prova scientifica della sua pericolosità. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

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