
Ritorno al Fascismo: il DL Sicurezza diventa Legge
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Il 4 giugno 2025 il Senato della Repubblica ha confermato la fiducia al Decreto Legge “Sicurezza” con 109 voti favorevoli e 69 contrari, tra aspri dibattiti e proteste delle opposizioni. Nel corso della seduta si è assistito all’interruzione dei lavori a seguito della protesta dell’opposizione, evidenziando come il provvedimento fosse particolarmente controverso non solo per le misure sull’immigrazione e l’ordine pubblico, ma anche per gli emendamenti relativi alla canapa industriale. Nella fase finale del dibattito, alcuni senatori hanno denunciato tempi contingentati e l’assenza di un confronto approfondito sugli emendamenti, in particolare quelli concernenti la cannabis light.
Misure sull’integrazione della cannabis light nel testo normativo
L’articolo 18 del DL Sicurezza introduce un divieto esteso alla produzione, vendita e detenzione di infiorescenze di canapa contenenti CBD (“cannabis light”), equiparandole a sostanze stupefacenti. Secondo il nuovo testo, “è vietata l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze di canapa”.Tale disposizione nasce dall’esigenza, dichiarata dal Governo, di prevenire possibili alterazioni dello stato psicofisico del consumatore che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica e la sicurezza stradale.
Logiche di sicurezza pubblica e criticità per il settore agricole
Il Governo ha motivato l’emendamento affermando che anche un basso tenore di THC (inferiore allo 0,2 %) potrebbe non essere del tutto “innocuo” e influire sulla capacità di guida. Tale scelta normativa rientra nella più ampia strategia di “tutela dei cittadini e delle forze dell’ordine” e si inserisce nell’ambito delle misure finalizzate a ridurre il rischio di condotte pericolose. Tuttavia, le associazioni di settore e numerosi imprenditori della filiera canapicola hanno denunciato la “mancanza di un’adeguata valutazione dell’impatto economico”, sostenendo che la stretta colpisce circa 3 000 aziende agricole e decine di migliaia di operatori, generando un rischio occupazionale e di fatturato stimato in oltre mezzo miliardo di euro annui.
Quadro normativo precedente e differenze rispetto alla Legge 242/2016
La Legge 242/2016 aveva stabilito che la canapa industriale (Cannabis sativa L.) potesse essere coltivata e commerciata purché il contenuto di THC rimanesse al di sotto dello 0,2 %. Tale disposizione aveva aperto la strada alla diffusione di attività agricole legate alla produzione di infiorescenze di canapa e derivati, considerati “light” in ragione dell’assenza di effetti psicotropi significativi. L’emendamento del DL Sicurezza, invece, elimina qualsiasi distinzione tra infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC e sostanze classificate come stupefacenti, ricondotte alle stesse sanzioni.
La norma del DL Sicurezza non menziona esplicitamente accordi con case farmaceutiche, ma apre interrogativi sull’evoluzione futura del settore, soprattutto in ambito medico. In Italia, l’uso terapeutico della cannabis è consentito dal 2007 (D.M. 98/2007), e dal 2023 neurologi e altri specialisti possono prescrivere farmaci a base di estratti di cannabis per casi specifici, come la sclerosi multipla. Pertanto, alcune aziende farmaceutiche hanno già investito in laboratori per estrarre principi attivi come il CBD da piante certificate, destinati a mercati regolamentati. L’integrazione di norme restrittive nel DL Sicurezza potrebbe far presagire negoziazioni future con operatori industriali e imprese farmaceutiche per tutelare l’approvvigionamento di materie prime a fini terapeutici, ma al momento non risulta alcun accordo ufficiale.
Interpretazioni giuridiche e impatto sulle regioni agricole
Dal punto di vista giuridico, le disposizioni contenute nell’articolo 18 rendono potenzialmente illegittima ogni fase della filiera della cannabis light al di fuori del “florovivaismo professionale”. Il settore, già cresciuto esponenzialmente dopo la Legge 242/2016, era composto da circa 3 000 aziende agricole e oltre 20 000 operatori, con particolare concentrazione in regioni del Sud Italia come Puglia e Sicilia. La nuova normativa rischia di creare contenziosi giudiziari e di dare adito a procedimenti penali nei confronti di coltivatori, distributori e rivenditori, con pesanti ricadute economiche e sociali.
Reazioni dei portatori di interesse e prospettive future
Le associazioni di categoria hanno annunciato manifestazioni e iniziative legali volte a chiedere la revisione dell’emendamento, criticando l’assenza di “prove scientifiche che dimostrino il reale rischio per la sicurezza pubblica” e sottolineando che il CBD non è psicoattivo. Diverse interrogazioni parlamentari, appoggiate da esponenti di forze di minoranza, hanno chiesto chiarimenti al Governo circa l’inserimento della cannabis light all’interno del DL Sicurezza e hanno evidenziato possibili violazioni di normative europee sulla libera circolazione delle merci. In prospettiva, si attende un pronunciamento delle istanze giurisdizionali (Tar e Corte di Giustizia UE) per stabilire se il divieto possa essere considerato sproporzionato rispetto al principio di libera concorrenza.