TAR Liguria sospende la diffida contro la vendita di canapa industriale: un precedente storico in sede amministrativa
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L'11 giugno 2026: una data importante per la filiera della canapa
L'11 giugno 2026 il TAR Liguria ha sospeso, in sede cautelare, una diffida che impediva l'apertura di un esercizio commerciale a Ventimiglia destinato alla vendita al pubblico di prodotti derivati dalla canapa industriale. È la prima volta che un giudice amministrativo ferma un provvedimento fondato sull'art. 18 del Decreto Sicurezza applicato in modo automatico e indifferenziato alla canapa industriale priva di efficacia drogante.
Non si tratta di un passaggio procedurale ordinario. È un segnale chiaro: anche le chiusure, i dinieghi e i divieti amministrativi devono fare i conti con il principio di offensività, con la concreta natura dei prodotti e con il diritto dell'imprenditore a svolgere un'attività economica lecita.
Cosa ha deciso il TAR Liguria
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nella fase cautelare, ha riconosciuto il carattere pregiudizievole della diffida rispetto agli interessi dell'impresa e ha ritenuto necessario sospenderne gli effetti in attesa della decisione di merito.
In termini pratici: il giudice amministrativo ha ravvisato un danno concreto per l'operatore e ha impedito che il provvedimento producesse effetti fino alla pronuncia definitiva. La diffida — fondata sull'art. 18 del Decreto Sicurezza — è stata ritenuta potenzialmente illegittima nella misura in cui presuppone che qualsiasi infiorescenza di canapa sia automaticamente assimilabile a una sostanza stupefacente, a prescindere dall'efficacia drogante.
L'art. 18 del Decreto Sicurezza non è un automatismo
Da mesi la filiera della canapa ripete in ogni sede che l'art. 18 del Decreto Sicurezza non può essere letto come una norma capace di trasformare automaticamente la canapa industriale in sostanza stupefacente. Lo stanno dimostrando i dissequestri, le restituzioni, le archiviazioni, i rinvii alla Corte Costituzionale — tra cui i casi di Brindisi e Trani — e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il caso del TAR Liguria aggiunge un ulteriore livello: anche il giudice amministrativo inizia a porre un freno agli automatismi applicativi. Non si può affermare che la presenza di un'infiorescenza equivalga automaticamente a droga, né che l'art. 18 consenta di bloccare qualsiasi attività commerciale legata alla canapa industriale senza una verifica concreta dell'offensività del prodotto.
Il commento dell'avv. Lorenzo Simonetti
«Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto al TAR Genova perché siamo riusciti a dimostrare come anche in sede amministrativa il Decreto Sicurezza non sia intoccabile. La presunzione che l'infiorescenza di canapa sia sempre e comunque droga, a prescindere dall'efficacia drogante, è illegittima perché impedisce l'apertura di un negozio di rivendita al pubblico di derivati privi di efficacia drogante. È il primo caso giudiziario nel quale si è ottenuto l'accoglimento al TAR con argomenti di natura amministrativa e penale uniti per dimostrare la liceità della possibilità di rivendere al pubblico prodotti derivati da canapa industriale privi di efficacia drogante.»
— Avv. Lorenzo Simonetti
Il punto centrale è proprio questo: la difesa ha unito il piano amministrativo e quello penale. Da un lato, l'illegittimità del blocco amministrativo perché lesivo dell'attività d'impresa e degli interessi legittimi dell'operatore. Dall'altro, l'assenza di automatismo penale sulla canapa industriale priva di efficacia drogante.
Il commento dell'avv. Giacomo Bulleri
«Ritengo che questo provvedimento rappresenti un ulteriore punto di svolta della questione canapa. Dopo gli innumerevoli dissequestri ed archiviazioni dei procedimenti penali, adesso anche un provvedimento amministrativo di divieto di vendita di infiorescenze e derivati viene sospeso dal TAR competente. Ciò conferma non solo la evidente illegittimità dell'art. 18 del Decreto Sicurezza, ma più in generale il concetto che canapa e derivati con basso contenuto di THC non sono né stupefacenti perseguibili penalmente né prodotti illegali la cui vendita può essere vietata a livello amministrativo. Credo che, a questo punto, il percorso di regolamentazione di questi prodotti non possa essere rinviato ulteriormente.»
— Avv. Giacomo Bulleri
Perché questo caso è rilevante per tutta la filiera
Il provvedimento del TAR Liguria è significativo per almeno cinque ragioni:
- Siamo sul piano amministrativo. Finora i risultati documentati riguardavano prevalentemente dissequestri, archiviazioni e decisioni penali. Qui il provvedimento riguarda un divieto amministrativo collegato all'apertura di un'attività commerciale.
- Il TAR sospende cautelarmente. Il giudice ha ravvisato un pregiudizio concreto per l'impresa e ha impedito che la diffida producesse effetti fino alla decisione di merito.
- Cade la logica dell'automatismo. Non è sufficiente la presenza di un'infiorescenza per qualificare un prodotto come stupefacente, né l'art. 18 può bloccare automaticamente un'intera attività commerciale.
- Si conferma il ruolo dell'efficacia drogante. La canapa industriale a basso contenuto di THC e priva di effetti stupefacenti non può essere trattata come sostanza vietata senza un accertamento reale della sua offensività.
- Si apre una strada per gli operatori. Tutti i provvedimenti amministrativi fondati su letture generiche o sproporzionate dell'art. 18 dovranno essere valutati con maggiore attenzione.
Dalla difesa penale alla tutela amministrativa della filiera
Questo provvedimento rafforza una linea ormai sempre più chiara: il problema non è solo evitare condanne penali. Il problema è impedire che un'intera filiera venga paralizzata attraverso sequestri, diffide, chiusure, dinieghi di SCIA, sospensioni o provvedimenti amministrativi adottati senza distinguere tra sostanze realmente stupefacenti e prodotti di canapa industriale non droganti.
Un conto è reprimere condotte realmente illecite. Altro conto è impedire a un imprenditore di aprire o proseguire un'attività basata su prodotti derivati da canapa industriale privi di efficacia drogante. Questa distinzione è fondamentale.
Il quadro nazionale: un orientamento che cresce
Il caso di Ventimiglia non è isolato. Si inserisce in un quadro più ampio documentato dall'Osservatorio Art. 18: numerosi dissequestri, restituzioni e archiviazioni in cui l'autorità giudiziaria ha riconosciuto che la canapa industriale priva di efficacia drogante non può essere automaticamente attratta nel circuito penale degli stupefacenti. A questi si aggiungono i rinvii alla Corte Costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La filiera non chiede zone grigie. Chiede regole chiare, controlli seri, soglie fondate su dati scientifici e il diritto di lavorare, pagare tasse e operare nella piena legalità. Il TAR Liguria, con questo provvedimento cautelare, ha riconosciuto che questo diritto non può essere sacrificato in modo automatico.